Ufficio di riferimento: Ufficio Commercio 

Info e Contatti

Descrizione Procedimento

La Regione Lombardia ha determinato le date di decorrenza delle vendite di fine stagione (saldi) nel modo seguente:

  • per i saldi invernali, il primo sabato del mese di gennaio, per una durata di 60 giorni;
  • per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio, per una durata di 60 giorni;

Vendite straordinarie

Vendita di fine stagione (saldi)
possono essere posti in saldo tutti i prodotti di carattere stagionale o articoli di moda e in genere prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento. Questo tipo di vendita può essere effettuato soltanto in due periodi dell'anno (a decorrere dalla data stabilita dalla Regione) e per una durata massima di 60 giorni.

Vendita promozionale
Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti e ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali di prodotti di carattere stagionale o articoli di moda e in genere prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, sono suscettibili di notevole deprezzamento, non possono essere effettuate nei periodi dei saldi e nei 30 giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.
Le vendite promozionali di prodotti alimentari, di prodotti per l'igiene della persona e per l'igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui sopra.
Le vendite promozionali non necessitano di preventiva comunicazione al Comune.

Vendita di liquidazione
Sono effettuate al fine di esaurire tutta la merce a seguito di:

  • cessazione dell'attività: durata massima 13 settimane - può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno
  • trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda: durata massima 13 settimane - può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno
  • trasferimento dell'azienda in altro locale: durata massima 13 settimane - può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno
  • trasformazione o rinnovo dei locali: durata massima 6 settimane e per una sola volta in ciascun anno solare - sono sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio ed agosto; non può essere effettuata nel periodo dal 25 novembre al 31 dicembre e nei 30 giorni antecedenti la vendita di fine stagione. L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio (per consentire la trasformazione o il rinnovo) per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria.