Normativa di riferimento:
Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina in materia di dichiarazione di residenza.
Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:
- l’iscrizione anagrafica o la registrazione venga effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione;
- gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data della dichiarazione;
- i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito del nostro comune: www.comune.zogno.bg.it
- secondo una delle seguenti modalità
- all’ufficio anagrafe sito in Viale M. Libertà n. 27 al seguente orario:
da lunedì a venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30
il giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00
il sabato dalle ore 08,30 alle ore 11,30
- a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo:
Comune di Zogno – Ufficio anagrafe – Viale M. Libertà n. 27 – 24019 ZOGNO (BG)
- per fax al n. 0345 55052
- per via telematica ad una delle seguenti condizioni:
- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante al seguente indirizzo PEC: info@pec.comune.zogno.bg.it
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice: anagrafe@comune.zogno.bg.it.
- La dichiarazione dovrà essere compilata in tutte le sue parti ponendo attenzione alle parti obbligatorie contrassegnate da * , la cui mancata compilazione rende la dichiarazione formalmente non ricevibile, firmata da tutti i richiedenti maggiorenni e corredata della fotocopia della carta d’identità di tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferiscono.
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I cittadini extracomunitari sono tenuti a presentare, oltre alla dichiarazione di residenza, la documentazione indicata nell'allegato A (documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea).
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I cittadini comunitari sono tenuti a presentare, oltre alla dichiarazione di residenza, la documentazione indicata nell'allegato B (documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea).
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a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e , trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
Avvertenze:
In riferimento a quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, si provvederà alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti;