La Regione Lombardia ha determinato le date di decorrenza delle vendite di fine stagione (saldi) nel modo seguente:
Vendite straordinarie
Vendita di fine stagione (saldi)
possono essere posti in saldo tutti i prodotti di carattere stagionale o articoli di moda e in genere prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento. Questo tipo di vendita può essere effettuato soltanto in due periodi dell'anno (a decorrere dalla data stabilita dalla Regione) e per una durata massima di 60 giorni.
Vendita promozionale
Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti e ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali di prodotti di carattere stagionale o articoli di moda e in genere prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, sono suscettibili di notevole deprezzamento, non possono essere effettuate nei periodi dei saldi e nei 30 giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.
Le vendite promozionali di prodotti alimentari, di prodotti per l'igiene della persona e per l'igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui sopra.
Le vendite promozionali non necessitano di preventiva comunicazione al Comune.
Vendita di liquidazione
Sono effettuate al fine di esaurire tutta la merce a seguito di: